Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4909 del 7 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La semplice partecipazione ad un reato associativo non comporta, di per sé, la responsabilità per la commissione d'uno o più reati, rientranti nell'ambito del programma criminoso, essendo necessario che l'associato sia consapevole del delitto che si vuole commettere e alla sua realizzazione partecipi con una condotta - commissiva o omissiva - causalmente rilevante e con la volontà di concorrere, con gli altri, alla realizzazione del fatto di reato. L'attività costitutiva del concorso può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, apportato a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione del reato-fine, con la consapevolezza e la volontà di concorrere con gli altri alla realizzazione collettiva del dato reato.

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