Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16164 del 21 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Per ritenere sussistente la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, non č sufficiente l'accordo per la realizzazione di uno o pių delitti tra quelli che formano oggetto del comune programma di delinquenza; occorre invece la dimostrazione della volontā dell'agente di entrare a far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'associazione č stata costituita. (Nella specie č stato ritenuto che l'imputato aveva consapevolmente aderito all'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attraverso la complessiva valutazione di una serie di elementi di indubbio valore probatorio).

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