Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2897 del 10 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, anche la normale attivitą professionale svolta da un commercialista, qualora realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell'art. 416 c.p., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l'agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati. Tale condotta, se essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso.

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