Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2082 del 15 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della prova di partecipazione ad associazione per delinquere la commissione dei delitti ulteriori non significa necessariamente anche partecipazione. Questa richiede la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione come tale, l'affectio societatis, che non deriva dalla semplice esecuzione dei delitti cui la stessa è finalizzata e che possono essere affidati anche ad estranei. L'esecuzione dei delitti programmati può costituire un semplice elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma questa va opportunamente riscontrata e convalidata con elementi autonomi di prova. Se poi l'ulteriore attività delittuosa resta limitata a un solo episodio l'indizio di partecipazione associativa si riduce ulteriormente di valore.

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