Cassazione penale Sez. I sentenza n. 709 del 26 gennaio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità e di un impegno permanenti a svolgere determinati compiti, al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. È sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. È da ciò che derivano il danno immediato per l'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono; invero l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo.

(massima n. 2)

L'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti, come determinati dai capi o coordinatori, al fine di compiere a tempo debito i delitti programmati.

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