Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1869 del 26 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre il delitto di cui all'art. 416 c.p. anche quando l'associazione per delinquere sia costituita — successivamente ad attività delittuosa iniziata con fatti isolati e di semplice concorso — al fine di continuare e rendere durevole tale attività, dimostratasi agevole e proficua.

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