Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7437 del 9 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone.

(massima n. 2)

In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).

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