Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1512 del 14 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché lo scopo della norma di cui al comma 3 dell'art. 388 c.p. consiste nella conservazione della situazione determinatasi nel processo esecutivo o cautelare a favore di uno o pił soggetti in seguito al pignoramento o all'adozione di un provvedimento di sequestro giudiziario o conservativo, in vista del risultato cui tende l'attivitą esecutiva o cautelare, titolare del diritto di querela č la persona a favore della quale č disposto il vincolo. (Nella specie la Corte ha escluso la legittimazione alla querela di chi, intervenuto nel procedimento civile di convalida del sequestro, aveva ivi assunto una posizione processuale, contraria alla convalida, che non lo aveva reso partecipe dell'interesse al mantenimento del vincolo perseguito dal richiedente e protetto dalla norma penale).

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