Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9421 del 22 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può escludersi la sussistenza del reato di cui all'art. 338, comma 5, c.p. allorché il custode, cui si impone l'osservanza del dovere funzionale riferito all'ufficio procedente, si allontana dal luogo della consegna del bene pignorato e in tal modo impedisce l'esecuzione adducendo a giustificazione il ritardo dell'inizio delle operazioni di vendita all'incanto. L'obbligo del custode di assicurare la sua presenza per l'esecuzione permane anche dopo il formale orario di inizio delle operazioni, quando il ritardo si prolunghi per un arco temporale rientrante nell'ordinario protrarsi dell'orario di ufficio.

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