Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 692 del 19 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, c.p. in quanto con esso non vengono sottratti i beni destinati a soddisfare le ragioni del creditore pignorante, bensģ del delitto previsto dall'art. 388, quinto comma, c.p., trattandosi di un omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate.

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