Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15915 del 16 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, č sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.

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