Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2369 del 12 marzo 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

In ipotesi di concorso del reato di evasione, circostanziato ai sensi del primo capoverso dell'art. 385 c.p., con il reato di resistenza e con quello di violenza a pubblico ufficiale, la violenza e la minaccia considerate nella norma citata rispondono alle previsioni generiche di cui agli artt. 581 e 612 c.p. e non anche alle previsioni specifiche contenute in altre disposizioni di legge o perché il grado della violenza o della minaccia è più elevato — come, tra gli altri casi, nelle lesioni personali — oppure perché la condotta violenta e intimidatrice producono l'aggressione di altro bene giuridico tutelato.

(massima n. 2)

Quando la violenza venga adoperata sia per conseguire il possesso della cosa sia come mezzo per evadere, sussiste il concorso formale tra il reato di rapina e quello di evasione aggravato dall'uso della violenza, a nulla rilevando l'unicità del motivo a delinquere, che induce l'agente a fare ricorso alla violenza per conseguire entrambi i risultati.

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