Cassazione penale Sez. VII sentenza n. 4186 del 29 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p., che ha carattere di specialitā rispetto a quella prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., č applicabile all'imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole ipotesi in cui questi, prima della condanna, si adoperi spontaneamente ed efficacemente — costituendosi in carcere o, comunque, tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna spontanea ad un'Autoritā che abbia l'obbligo di tradurvelo — per eliminare le conseguenze negative del reato, rappresentate dal dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e pervenire al suo arresto.

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