Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10082 del 15 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 c.p.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui č autorizzato a svolgere l'attivitą lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il «regime» del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato č assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, c.p.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 c.p.p.

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