Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31995 del 29 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di evasione non č a dolo specifico, essendo sufficiente, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, la consapevolezza e volontā del reo di usufruire di una libertā di movimento vietata dal precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa.

(massima n. 2)

Integra il reato di evasione l'allontanamento, quale che ne si la durata, dal luogo di detenzione domiciliare del condannato ammesso a tale misura, non potendo la disposizione dell'art. 47 ter, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) — che richiama in proposito l'applicazione dell'art. 385 c.p. — essere letta in correlazione e integrazione con quelle di cui all'art. 51, secondo e terzo comma, della stessa legge, che prevedono sanzioni differenziate, in rapporto alla durata, per l'assenza arbitraria del semilibero dall'istituto di pena, stante la specialitā di queste ultime che non ne consente un'interpretazione estensiva neanche in bonam partem.

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