Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31657 del 24 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta permanente omissiva del medico, il quale, pedinato dalle forze di polizia, pone in essere accorgimenti vari allo scopo di non completare il tragitto verso la abitazione del latitante ove era diretto, atteso che tali comportamenti non assumono rilievo sotto il profilo penale non incombendo sul medico l'obbligo giuridico di impedire che si crei un intralcio alle attivitą di polizia, dal quale solamente potrebbe derivare la configurabilitą del reato mediante omissione.

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