Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10760 del 27 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest'ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell'elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall'animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.