Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11159 del 23 novembre 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il favoreggiamento personale č un reato formale, nel senso che per la sua perfezione non č richiesto che si raggiunga l'intento ed esso si consuma non appena č stato posto in essere l'aiuto idoneo ad eludere le investigazioni. Tuttavia il tentativo č ammissibile tutte le volte in cui il mezzo adoperato sia in sé idoneo a concretizzare l'aiuto, ma quest'ultimo non si realizza per cause indipendenti dalla volontā del soggetto attivo ed indipendentemente dalla sua concreta efficacia. (Nella specie l'autore aveva tentato di recapitare al difensore di un imputato due messaggi ricevuti da costui e finalizzati a stabilire accordi tra il medesimo ed altri due coimputati onde eludere le investigazioni dell'autoritā inquirente, senza riuscire nel suo intento per il sequestro dei messaggi trovati in suo possesso. La Cassazione ha ritenuto esatta la valutazione dei giudici del merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto tentato).

(massima n. 2)

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non occorre che l'agente sia spinto da un movente particolare o anche da un interesse e persino da malintesa pietā, essendo invece sufficiente la consapevolezza nell'agente di fuorviare con la sua condotta le ricerche poste in essere dalla competente autoritā nei confronti dell'indiziato.

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