Cassazione penale Sez. I sentenza n. 348 del 13 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione esecutiva del delitto di favoreggiamento personale consiste nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autoritą o a sottrarsi alle ricerche di questa, e pertanto il delitto si consuma nel momento in cui l'agente ha posto in essere quella determinata condotta diretta al conseguimento di uno dei fini sopra indicati, ma non č necessario che questo risultato sia stato raggiunto. Pertanto una volta stabilito che la condotta dell'agente possedeva la potenzialitą di deviare in modo apprezzabile le ricerche o le investigazioni, non ha alcuna rilevanza che l'aiuto prestato si sia in concreto rivelato inefficace, perché anche in tal caso viene leso l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nel momento delle indagini e delle ricerche trattandosi comunque di comportamento tendente a fuorviare, od ostacolare, l'attivitą volta all'accertamento e repressione dei reati.

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