Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6389 del 27 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di favoreggiamento personale integra un reato di pericolo ed, almeno nella normalità dei casi, istantaneo, il quale si consuma nel momento in cui il soggetto attivo ha posto in essere la condotta favoreggiatrice, purché quest'ultima sia idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini o le ricerche dell'autorità, così da richiedere da parte di quest'ultima un maggior impegno investigativo. Siffatta idoneità, inoltre, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, valutando la condotta in sé considerata, con riferimento, cioè, alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti; per cui il reato si consuma quando anche per l'abilità di questi ultimi, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata.

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