Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9512 del 3 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di favoreggiamento personale, il termine aiuto riguarda qualsiasi attivitā positiva (o negativa), atta a favorire un'altra persona, per eludere le indagini dell'autoritā di polizia giudiziaria. Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto o dei soggetti che si intende favorire. (Nella specie č stato ritenuto responsabile del delitto in questione un avvocato, il quale, dopo la revoca del mandato difensivo, aveva indotto la persona giā da lui assistita a ritrattare il contenuto di dichiarazioni giā rese al fine di ostacolare le indagini).

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