Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1051 del 30 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oggettivitā giuridica del favoreggiamento personale tutela le investigazioni dell'autoritā e le ricerche della polizia giudiziaria anche fuori del processo penale, di tal che lo scopo dell'incriminazione della condotta tipica č quello di sanzionare l'intralcio comunque arrecato alle indagini della polizia o alle ricerche di questa. Ne deriva che integra il reato di favoreggiamento personale anche una condotta meramente omissiva, che si concreta nel silenzio, nella reticenza o nel rifiuto di dare alla polizia giudiziaria notizie utili ad indagare efficacemente sul reato commesso e sul suo autore.

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