Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8681 del 23 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La reticenza e il mendacio sulla identitą di chi ha compiuto un delitto, oggettivamente idonee a sviare e rallentare le indagini integrano il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), essendo irrilevante che la polizia sia gią a conoscenza della identitą e della partecipazione al delitto della persona di cui fu sottaciuto il nome. Le investigazioni di polizia giudiziaria, infatti, sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati e identificarne l'autore (ed una pluralitą di fonti concorre ad una indiscutibile identificazione), sia a «raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale» (artt. 219 c.p.p. del 1930 e 55 c.p.p.), cioč ad una compiuta ricostruzione dell'episodio criminoso.

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