Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2001 del 21 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuitā, per determinare se si č in presenza di un danno che sia tenue dal punto di vista obiettivo č necessario considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa. Pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante in relazione al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, comma primo, n. 2 c.p.) occorre tener conto non solo del valore della res sottratta ma anche del pregiudizio arrecato con la rottura di elementi del locale e degli involucri in cui la refurtiva era custodita.

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