Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8413 del 28 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tentativo, ai fini della concessione — con riferimento ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio — della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, devesi considerare il nocumento che il reato, ove consumato, avrebbe cagionato alla persona offesa, in rapporto all'oggetto materiale del reato stesso e non aver riguardo all'effetto conseguente al fatto materiale del tentativo.

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