Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10355 del 29 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitą, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., nel caso di tentativo il giudice deve avere riguardo alle concrete modalitą dell'azione rimasta incompiuta o improduttiva di evento e a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno di speciale tenuitą.

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