Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3724 del 16 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di pluralità di furti, quando risultino sottratte, in tempi diversi, cose di valore non particolarmente lieve e cose per le quali sia invece oggettivamente configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, detta attenuante, con riguardo a queste ultime, non può essere esclusa sol perché non risulti accertato se le singole sottrazioni abbiano avuto ad oggetto, ogni volta, solo le cose di tenue valore ovvero anche altre.

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