Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9098 del 6 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati tributari non č applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non essendo — questi illeciti — annoverabili tra quelli che offendono il patrimonio. La tutela penale ha come oggetto non il patrimonio dello Stato, ma l'interesse pubblico, di rango costituzionale, all'osservanza dell'obbligo dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacitą contributiva. Non trova quindi fondamento razionale la attenuazione della pena, in considerazione dell'entitą pił o meno lieve del danno, che si pretenderebbe arrecato all'Erario.

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