Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11035 del 2 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va commisurata non alla somma globalmente contestata, ma alle distinte ipotesi delittuose poiché — diversamente — la configurabilità dell'attenuante, in base ad uno solo di essi, finirebbe col rendere meno grave anche una o più fattispecie, che tale carattere non presentino.

(massima n. 2)

Al fine di accertare la tenuità del danno, bisogna verificare la sussistenza di tale carattere prima sotto il profilo oggettivo, in base al valore della res o della somma, e poi sotto quello soggettivo, in relazione alle condizioni economiche del soggetto passivo. Qualora però l'esito della prima considerazione sia negativo, la seconda indagine è del tutto superflua. Secondo i criteri correnti, deve escludersi che la somma di lire 700.000, che rappresenta circa la metà della retribuzione mensile di un operaio o di un impiegato di modesto livello, possa essere definita tenue.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.