Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3859 del 24 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Al reato di divieto d'importazione di animali o parti d'animali, appartenenti a specie protette (nel caso Carapaci - carcasse o gusci - di tartarughe), non può essere applicata la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, perché la nuova dizione (legge 7 febbraio 1990, n. 19) dell'art. 62 n. 4 c.p., pur ampliando il campo di applicazione ha lasciato immutato il riferimento ai «delitti». Non può, inoltre, considerarsi di speciale tenuità il danno o il fine di lucro in una disciplina tesa alla tutela di beni irriproducibili e di valore incommensurabile, quali l'ambiente ed il territorio.

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