Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6909 del 11 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Benché per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione non si richieda la proporzione tra reazione e offesa, deve tuttavia tenersi conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo e delle intenzioni del reo, in quanto una palese sproporzione sta a significare che una reazione smisurata non è casualmente dipendente dallo stato d'ira insorto a cagione del fatto ingiusto altrui, bensì tradisce malvagità d'animo, odio o risentimento, ossia un sentimento o stato d'animo diversi da quello d'ira.

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