(massima n. 1)
Per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato commesso non già in un generico stato di emozione e di turbamento di animo, ma in uno stato di ira; è necessario, cioè, che l'agente abbia perduto il controllo di sé stesso per mancato funzionamento dei freni inibitori determinato dal fatto ingiusto altrui.