Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6355 del 23 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante della provocazione si compone di due elementi: uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima, che può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico, ma anche dalla violazione di norme sociali o di costume; uno soggettivo, costituito dallo stato d'ira, inteso come eccitazione psichica capace di incidere sul funzionamento dei freni inibitori, collegato al primo da un nesso di causalità psichica. Occorre, in particolare, che l'elemento oggettivo, per la sua antigiuridicità o per la sua contrarietà alle norme sociali o di costume contenga in sé la potenzialità di suscitare una commotio animi, nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori.

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