Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6352 del 23 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza dell'esimente della provocazione, prevista dall'art. 599, secondo comma, c.p., per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., non è richiesto che la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto, come è anche dimostrato dal fatto che il vigente codice penale ha abbandonato la formula di quello precedente, che parlava di «impeto d'ira o di intenso dolore», riferendosi testualmente invece a uno «stato», cioè a una situazione psichica che ben può perdurare nel tempo, accumularsi sotto lo stimolo di reiterati comportamenti ingiusti della vittima, per esplodere infine e a distanza di tempo per un episodio trascurabile in sé, ma che scatena la condotta reattiva fino a quel punto contenuta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.