Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11185 del 9 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della provocazione è richiesta una certa proporzione tra fatto ingiusto e reazione per escludere che il primo sia stato mera occasione per la commissione del reato e non la causa psicologica di questo. (Nella specie si è ritenuta erronea la sentenza di merito che aveva escluso l'attenuante in questione, pur avendo dato atto che l'omicidio era stato determinato dall'insofferenza per la coabitazione tra imputato e vittima — per qualche tempo insieme alle rispettive donne in ambiente ristretto — insofferenza motivata anche dalla condotta particolarmente asociale della vittima stessa che si ubriacava, provocava rumori molesti, vomitava per le scale, e così via).

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