Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1323 del 10 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante della provocazione può competere anche a chi abbia tenuto per primo un comportamento ingiusto, quando l'altrui reazione sia stata così «eccessiva e sproporzionata rispetto all'originario fatto provocatorio» da dare vita a un nuovo fatto ingiusto.

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