Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7943 del 13 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā dell'attenuante della provocazione, č necessario che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto (anche con riferimento a norme sociali e di costume), a nulla rilevando l'erroneo convincimento del reo al riguardo.

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