Cassazione penale Sez. V sentenza n. 630 del 23 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą della circostanza attenuante della provocazione puņ costituire «fatto ingiusto» anche il ricorso a forme espressive non corrette, ma anzi caratterizzate da insolenza e villania e, quanto allo «stato d'ira», lo stesso č riconoscibile alla sola condizione che sussista un nesso di causalitą che lo ricolleghi a quel fatto, senza che sia anche necessario quel rapporto di immediatezza che č invece richiesto, in materia di ingiurie, dall'art. 599, comma secondo, c.p., per la sussistenza dell'esimente ivi prevista. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che ingiustificatamente fosse stata esclusa l'applicabilitą dell'attenuante in questione in favore della figlia di un noto uomo politico la quale, incontratasi casualmente con un altro uomo politico che, in precedenza, aveva espresso il desiderio di vedere il di lei padre «consumare il rancio nelle patrie galere», lo aveva apostrofato con un epiteto ingiurioso).

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