Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12558 del 16 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo «stato d'ira» costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il «fatto ingiusto altrui» costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalitą psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalitą tra esse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non potesse escludersi - come invece avevano fatto i giudici di merito con motivazione giudicata inadeguata - la sussistenza dell'attenuante in discorso in un caso di lesioni volontarie in danno di un giornalista intervenuto alle esequie di un suicida, nonostante che la famiglia del defunto ed il gruppo politico anarchico di cui lo stesso aveva fatto parte avessero manifestato energica contrarietą alla presenza della stampa).

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