Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2511 del 22 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli scopi del terrorismo internazionale sono del tutto estranei ed antitetici con i fini dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, trattandosi, tra l'altro, di aberrazione culturale non favorevolmente apprezzata dalla coscienza etica media del popolo italiano. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego della concessione dell'attenuante de qua agli autori di un attacco armato nell'aereoporto di Roma che, per soddisfare gli scopi del terrorismo internazionale, avevano ucciso pacifici cittadini di varia nazionalitą).

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