Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14856 del 15 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'illecito penale, č sempre «immorale» per definizione ma moralmente apprezzabili possono essere i motivi che lo hanno determinato, i quali vanno quindi valutati nella loro autonoma rilevanza quando si faccia questione della ricorrenza o meno dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p. (Nella specie il giudice di merito aveva confuso la riprovevolezza del fatto delittuoso con la riprovevolezza dei motivi, ritenendo che «nella coscienza sociale non č considerata morale l'uccisione di un uomo neppure quando si agisce per una ragione iraconda determinata da fatto ingiusto altrui»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.