Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5428 del 9 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può essere riconosciuta l'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale a chi uccida il coniuge venuto meno all'obbligo di fedeltà, non essendo l'omicidio del coniuge un atto idoneo a reintegrare l'ordine familiare turbato, ma rappresentando solo l'espressione di un malinteso senso dell'onore e di un'esasperata valutazione della propria dignità e di quella della propria famiglia.

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