Cassazione penale Sez. III sentenza n. 439 del 19 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non può invocare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., ossia avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale, colui che si rende responsabile dell'inquinamento ed adduca di averlo cagionato per esigenze produttive e di tutela dei posti di lavoro, in quanto il valore ambiente e la qualità della vita sono percepiti oggi quali valori sociali e morali primari della coscienza sociale.

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