Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11043 del 8 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, c.p. — aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale — ricorre ogniqualvolta il soggetto abbia agito o per motivi meritevoli di particolare approvazione secondo il comune senso etico o per motivi valutati favorevolmente secondo il comune sentire della societā civile. Presupposto di tale attenuante non č, quindi, il soddisfacimento di un interesse egoistico, quale, ad esempio, la cosiddetta causa d'onore, ma la spinta a compiere azioni caratterizzate da una componente altruistica. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l'applicazione della attenuante in esame, in relazione ad un omicidio determinato dalla volontā di interrompere una relazione sentimentale della vittima con la sorella dell'imputato).

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