Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 108 del 10 aprile 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

(massima n. 2)

L'improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l'azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.

(massima n. 3)

Nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in Cassazione (principale o incidentale) — per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza — mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi, in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c.

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