Cassazione civile Sez. II sentenza n. 207 del 21 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l'attribuzione in proprietą dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l'usufrutto sia separato dalla proprietą, cosģ da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.

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