Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1914 del 21 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l'estrema opinabilitą degli argomenti che la sostengono, sia la possibilitą che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. (Fattispecie relativa al termine "assassino" attribuito all'autore dell'omicidio in danno del filosofo Giovanni Gentile).

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