Cassazione penale Sez. V sentenza n. 891 del 5 febbraio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo.

(massima n. 2)

Nel delitto di diffamazione col mezzo della stampa, il danno cagionato alla persona offesa, non essendo patrimoniale e non avendo funzione reintegrativa, non può essere quantificato se non con valutazione equitativa, rispettando l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità del danno ed ammontare dell'indennizzo; in tale delitto, la gravità non può che essere rapportata all'entità del discredito causato dalla notizia giornalistica.

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