Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5941 del 22 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della veritą, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la veritą della notizia e il rigoroso controllo della attendibilitą della fonte. (Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, ha affermato che l'avere il giornalista ricavato i fatti dall'esposto di un privato, non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicitą della notizia).

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