Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11664 del 30 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica va riconosciuto nei confronti di personaggi la cui voce ed immagine abbia vasta risonanza presso la collettività grazie ai mezzi di comunicazione, anche quando si manifesti in forma penetrante e talvolta impietosa. (Fattispecie relativa alla critica delle modalità di conduzione di un programma televisivo di sport, «novantesimo minuto», con la quale il presentatore era stato indicato, tra l'altro, come «ottusamente aggrappato al “gobbo”, macchinetta che serve ad imbrogliare i telespettatori facendo loro credere che il conduttore non stia leggendo ...»).

(massima n. 2)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, affinché sia riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p., non occorre che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essa emergano chiaramente dalla modalità della sua estrinsecazione. (Fattispecie riguardante la trasmissione televisiva «novantesimo minuto», nella quale il giudizio critico era espresso con una serie di aggettivi - quali lento, confuso, approssimato, zeppo di errori - tutti riferiti al programma).

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